Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto legge n. 21/2022, viene prevista la possibilità (articolo 2), per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare 200,00 euro, per ogni lavoratore dipendente, sottoforma di buoni benzina.
I buoni non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
Il buono, in base proprio al richiamo al comma 3, dell’articolo 51, del TUIR, e per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili, non concorre a formare reddito anche ai fini contributivi.
Per informazioni https://lnkd.in/dayaE9BK
Analisi:
- Erogarli non è un obbligo ma una facoltà del datore di lavoro
- Sono esenti sia sotto il profilo fiscale che contributivo
- Hanno un limite di 200,00 euro
- Possono essere dati in aggiunta del benefit di cui all’articolo 51, comma 3 del TUIR il cui limite è di 258,23 euro
Aspetti operativi:
- È sufficienti acquistarli
- La fattura di acquisto sarà un costo deducibile
- Vanno consegnati al lavoratore e fatta sottoscrivere ricevuta
- Nel cedolino paga verranno riportati solo a titolo figurativo (senza generare nessun imponibile fiscale e contributivo)
- Trattandosi di una normativa specifica, nel caso in cui si eroghino il buono di 200 euro di cui all’art. 2 del nuovo D.L. 21/2022 e contestualmente si consegnino anche ulteriori buoni benzina (nei limiti di 258,23 euro) è necessario formalizzare in modo distinto le due erogazioni
Considerazioni finali:
- Non essendo retribuzione, rappresenta una modalità importante per sostenere i lavoratori senza generare gli oneri del cuneo fiscale
- Pur essendo assimilabile per certi aspetti al fringe benefit e quindi erogabile ad personam, vi sono anche orientamenti diversi che ritengono opportuno l’erogazione alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee
- A parere di scrive ne possono essere beneficiari anche gli amministratori in quanto percettori di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (si rimane comunque in attesa di un chiarimento da parte di A.E.)
- Trattandosi di decreto legge la certezza del provvedimento si avrà solo al momento della conversione. Ad oggi è legittimamente applicabile solo per i prossimi 60 giorni
- Per quanto riguarda i dubbi emersi, ad oggi l’Agenzia delle Entrate non si è ancora pronunciata.